IL TRIBUNALE
   Letti  gli  atti del procedimento n. 128/1996 reg. reclami, osserva
 quanto segue.
   1. - Il Consorzio di bonifica della piana di Catania  ha  posto  in
 riscossione  i  contributi  consortili - che assume dovutigli per gli
 ani 1994 e 1995 -   avvalendosi della facolta' prevista  ex  art.  21
 r.d.  13  febbraio  1933,  n.  215,  tramite  la procedura d'esazione
 dettata per la riscossione delle  imposte  dal  d.P.R.  22  settembre
 1973, n.  602.
   I  procedimenti  riuniti nn. 720 e 1324 del 1994  r.g., promossi da
 Romano Giuseppe+51 e da Bellone Angelo+31 nei confronti del Consorzio
 di bonifica della piana di Catania, hanno ad  oggetto  l'accertamento
 della insussistenza di un obbligo impositivo consortile nei confronti
 degli  attori, pertanto ineriscono a situazioni giuridiche di diritto
 soggettivo e rientrano nella competenza del giudice ordinario.
   2. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c., gli attori  hanno  chiesto  la
 sospensione,  in  via  di  urgenza,  della riscossione dei contributi
 consortili gia' awiata nei  loro  confronti  a  mezzo  di  esecuzione
 esattoriale.
   Dal  suo  canto il Consorzio di bonifica della piana di Catania, in
 ordine  al  chiesto  provvedimento  cautelare,  ha  eccepito  in  via
 preliminare   il   difetto  assoluto  di  giurisdizione  del  giudice
 ordinario.
    3. - Il  giudice  istruttore  ha  ritenuto  fondata  la  eccezione
 sollevata dal Consorzio di bonifica della piana di Catania.
    In questa prospettiva ha assunto che:
     a)  la  competenza  a  decidere  sulla  domanda  che  contesti la
 sussistenza dei presupposti in base ai quali sono dovuti i contributi
 ai Consorzi di bonifica spetta alla A.G.O., inerendo alla tutela  del
 diritto   soggettivo  del  contribuente  a  non  essere  obbligato  a
 prestazioni patrimoniali non previste dalla legge;
     b) la competenza a decidere sulla domanda  di  sospensione  della
 esecuzione  eattoriale  spetta  alla Intendenza di finanza in base al
 combinato disposto degli artt. 39, 53 e 54 d.P.R. n.  602/1973  e  21
 r.d. n. 215/1933.
   4. - Contro il provvedimento del  g.i., i ricorrenti hanno proposto
 reclamo  assumendo  che  la  richiesta  di  provvedimento ex art. 700
 c.p.c.   mira a conseguire un  provvedimento  cautelare  a  efficacia
 temporale  delimitata  dalla  conclusione del giudizio sul merito, in
 ordine  al  quale  non  e'  contestata  la  competenza  del   giudice
 ordinario,   e   che  costituirebbe  una  incongruenza  escludere  la
 competenza della A.G.O.   ad adottare  misure  cautelari  inerenti  a
 questioni di merito sulle quali e' competente.
   Dal  suo  canto,  il  Consorzio rileva che l'invocato provvedimento
 cautelare non potrebbe che interferire   con le  procedure  esecutive
 esattoriali  gia' avviate e che questo contrasterebbe con il disposto
 dell'art. 54 del   d.P.R. n. 602/1973.  Assume,  inoltre,  che  nella
 fattispecie non ricorrerebbero esigenze cautelari.
   5.  -  La  normativa dettata dal d.P.R. n. 602/1973 non consente al
 giudice, ordinario o tributario, di sospendere l'esecuzione quando il
 soggetto passivo contesti l'esistenza o l'ammontare del credito.   Il
 legislatore, invece, riconosce tale potere all'Intendente di finanza,
 sul   presupposto   che   tale   organo   sia  abilitato  a  valutare
 comparativamente  la  posizione  del contribuente e l'interesse dello
 Stato alla riscossione.
   Tale interpretazione e' stata confermata dalla Corte di  cassazione
 a  sezioni  unite,  la quale ha ritenuto in due occasioni (Cass. sez.
 un. nn. 2852/1992 e 1396/1993) che  la  competenza  a  sospendere  la
 procedura  esecutiva  esattoriale  relativa  ai  contributi dovuti ai
 Consorzi di bonifica spetti esclusivamente all'Intendenza di finanza.
 Infatti, tali  contributi,  appartenendo  alla  classe  dei  tributi,
 costituiscono   prestazioni  patrimoniali  di  natura  pubblicistica,
 sicche' le posizioni  delle  parti  afferirebbero  a  meri  interessi
 legittimi  e,  pertanto,  la  scelta di sospendere in via cautelare e
 urgente,   la   procedura   di   riscossione    rientrerebbe    nella
 discrezionalita' dell'autorita' amministrativa.
   6.  -  La  sentenza  n.  318/1995  della  Corte  costituzionale  ha
 affermato la incostituzionalita'  delle  norme  che,  richiamando  la
 disciplina   sulla   riscossione   delle   imposte   dirette  per  la
 soddisfazione  di  crediti  non  tributari,   escludono   il   potere
 dell'autorita' giudiziaria di sospendere l'esecuzione del tributo.
   E'   giunta   a  tale  conclusione  ravvisando  una  disparita'  di
 trattamento, non giustificabile in relazione agli artt. 3 e 24  della
 Costituzione,  che  l'utente  subisce  rispetto alle controversie non
 rientranti  nel  sistema  di  riscossione   esattoriale;   disparita'
 aggravata  dalla  circostanza  che  nel  caso della riscossione delle
 entrate non tributarie non  vale  il  sistema  di  gradualita'  nella
 realizzazione  del  credito  previsto  dall'art.  15  del  d.P.R.  n.
 602/1973.
   In realta' sembra che il principio affermato dalla Corte abbia  una
 portata assai generale, tale da renderlo applicabile, anche in via di
 dichiarazione  conseguenziale di incostituzionalita', almeno a quella
 parte della materia dell'esecuzione esattoriale  che  si  sottrae  al
 principio  di  graduazione ope legis, se non a tutta la materia della
 esecuzione esattoriale.
   7. - Per quanto riguarda la fattispecie in esame, deve  registrarsi
 che  i  Consorzi  di  bonifica, hanno personalita' giuridica pubblica
 (art. 59 r.d. n. 215/1933, Consiglio di Stato sez. VI,  n.  298/1976)
 e,  secondo  consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. un. n. 2095/1986,
 n. 513/1978), sono considerati enti pubblici economici.
   I contributi dei consorziati configurano  prestazioni  patrimoniali
 di  natura pubblicistica, le quali rientrano nella categoria generale
 dei tributi (Cass. sez. un.  n.  4081/1986)  equiparabili  a  imposte
 dirette  che gravano sui fondi dei contribuenti come oneri reali e la
 riscossione di tali tributi e' regolata dalle  norme  sulla  esazione
 delle imposte dirette.
   Pertanto  la  fattispecie in esame non ricade nell'ambito di quelle
 sulle quali sono espressamente intervenute le  sentenze  della  Corte
 costituzionale  sopra considerate, poiche' riguarda la riscossione di
 crediti di natura tributaria.
   8. - Tuttavia non sembra manifestamente infondato il  dubbio  circa
 la  compatibilita'  con  il  sistema  costituzionale della esclusione
 della  competenza  del  giudice  ordinario  a  emanare  provvedimenti
 cautelari in materia di riscossione esattoriale di tributi.
   8.1.  -  Una compiuta applicazione dell'art. 113 della Costituzione
 conduce a ritenere che la tutela giurisdizionale nei confronti  della
 pubblica  amministrazione  deve essere conforme al tipo di situazioni
 giuridiche soggettive che vengono in gioco e  comprendere  tutti  gli
 strumenti che valgono a renderla effettiva.
   Tra  questi  mezzi  presentano  una  rilevanza  primaria  le misure
 cautelari.
   La Corte costituzionale con la sentenza n.  190/1985  ha  affermato
 che "il principio per il quale la durata del processo non deve andare
 a  danno  dell'attore che ha ragione" e' "espressione di direttiva di
 razionalita' tutelata dall'art. 3.1 della Costituzione,  in  subiecta
 materia, dall'art. 113 della Costituzione".
   Escludere  che il giudice ordinario possa emettere misure cautelari
 in casi sottoposti alla sua competenza significa non escludere che in
 assenza di misure cautelari nel  periodo  di  tempo  che  precede  la
 tutela   del  merito  delle  situazioni  giuridiche  per  i  soggetti
 interessati possano prodursi danni non riparabili con  la  successiva
 pronunzia sul merito della controversia.
   8.2.  - In questa prospettiva vale sottolineare che sia la sentenza
 n. 318/1995 della Corte costituzionale che la successiva n.  437/1995
 tendono a superare l'esclusione, precedentemente espressa dalla Corte
 (sin dalla sentenza n. 63/1982) che la potesta' cautelare del giudice
 costituisca una componente essenziale della tutela giurisdizionale ex
 artt. 24 e 113 della Costituzione.
   In   altri  termini,  la  Corte  costituzionale  essere  giunta  al
 riconoscimento  di  una   rilevanza   costituzionale   della   tutela
 cautelare,   riguardandola  come  uno  strumento  essenziale  per  la
 effettivita' della tutela giurisdizionale, in forza di  un  principio
 al  quale il legislatore potrebbe legittimamente derogare soltanto in
 forza di fondati motivi di "ragionevolezza".
   8.3. - Inoltre, ex art. 3  della  Costituzione,  puo'  argomentarsi
 che,  dal  momento  che  la  tutela  cautelare  e'  concessa anche in
 costanza di atti autoritativi della p.a. e a tutela di situazioni  di
 interesse  legittimo  (come  conferma  il potere di sospensione degli
 atti  impugnati  riconosciuto  al  giudice  amministrativo)   risulta
 incongrua  e discriminatoria una disciplina che non consenta in alcun
 modo al giudice ordinario di sospendere  l'esecuzione  delle  pretese
 tributarie,  tanto  piu'  che le situazioni giuridiche soggettive del
 contribuente assurgono al piu'  elevato rango di  diritti  soggettivi
 perfetti.
   Tale  posizione  interpretativa  non  trova  smentita  nella  nuova
 disciplina del rito cautelare  uniforme  (articoli  669-bis  e  segg.
 c.p.c.  ),  la  cui  portata  e'  quella di una lex posterior che, se
 certamente  non  contiene  una  clausola  generale   di   abrogazione
 implicita  di  ogni  precedente  lex  specialis  (in  questo  caso il
 combinato disposto degli artt.  39, 53 e 54 d.P.R. n. 602/1973  e  21
 r.d.  n.  215/1933)  nondimeno non esclude la configurabilita' di una
 ipotesi di tutela percorribile in via di alternativa non esclusiva.
   9. -  Le  considerazioni  sinora  svolte  conducono  a  individuare
 nell'art.  54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la disposizione-norma
 della  quale  appare non manifestamente infondata la incompatibilita'
 con i principi contenuti negli artt. 3, 24 e 113 della  Costituzione,
 poiche'  affida al solo Intendente di finanza il potere di sospendere
 la procedura esecutiva nei confronti del contribuente.
   10. - La soluzione della questione di costituzionalita' che si va a
 sollevare e'  rilevante  nel  presente  processo  poiche'  dalla  sua
 soluzione   dipende  la  possibilita'  di  affrontare  la  questione,
 successiva,   inerente   alla   sussistenza   dei   presupposti   per
 l'applicazione della misura cautelare richiesta.